Manca la cessione: il Tribunale di Lecce annulla il debito da 96mila euro

Il Tribunale di Lecce (Seconda Sezione Civile) ha accolto l’opposizione presentata da due cittadini di Melendugno, revocando integralmente un decreto ingiuntivo che imponeva il pagamento di € 96.394,86.

La somma era stata richiesta in relazione a un vecchio contratto di finanziamento stipulato originariamente con Agos spa per un importo di 30.000 euro (oltre a spese accessorie). Il Giudice ha ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti, i quali sono stati assistiti e difesi con successo dall’avvocato Roberto Felline.

La decisione si fonda su un principio cardine del diritto bancario: la rigida dimostrazione della titolarità del credito in caso di cartolarizzazioni e cessioni multiple.

I fatti

La società di recupero crediti che aveva avviato l’azione legale pretendeva il pagamento sulla base dell’ultimo passaggio di una lunga serie di cessioni in blocco. Tuttavia, dall’esame della documentazione è emerso che il credito aveva subìto ben quattro trasferimenti successivi:

Da Agos spa a Rubidio SPV
Da Rubidio SPV a Banca Ifis spa
Da Pinkerton SPV srl (subentrata in un momento intermedio non documentato)
Da Pinkerton SPV srl alla società di recupero crediti odierna opposta.

L’Avvocato Roberto Felline ha eccepito con successo il difetto di legittimazione attiva della controparte. La società opposta, infatti, è stata in grado di documentare esclusivamente l’ultimo tassello della catena (il passaggio da Pinkerton a sè stessa), omettendo di fornire la prova documentale dei trasferimenti intermedi precedenti. Senza questi passaggi, diventa impossibile verificare la perfetta coincidenza tra il credito originario e quello azionato in giudizio.

La sentenza

La sentenza del Tribunale di Lecce ribadisce l’orientamento secondo cui, in presenza di cessioni multiple, l’ultimo cessionario ha l’onere rigoroso di provare ogni singolo passaggio della catena di trasferimento della posta passiva, senza potersi limitare a dimostrare solo gli ultimi atti.

Inutili si sono rivelati i tentativi della società creditrice di sanare la lacuna depositando il contratto di finanziamento originario. Richiamando un recente e autorevole orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. ord. n. 23849/2025), il Giudice di Lecce ha evidenziato che:

«Il mero possesso dei documenti funzionali a comprovare l’esistenza del credito non equivale a dimostrare la titolarità del diritto del quale si discute». 

In assenza della prova della titolarità del diritto, il Tribunale di Lecce ha disposto l’accoglimento totale dell’opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La società di recupero crediti è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei debitori opponenti.

Leggi anche