La Giunta affida la difesa all’avvocato Amedeo Savino. Il Tribunale di Lecce dovrà pronunciarsi sul contrasto tra Statuto e Regolamento comunale. Ripercorriamo una vicenda rimasta finora fuori dal dibattito pubblico
La vicenda del referendum sul partenariato pubblico-privato per la gestione di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia approda formalmente davanti al Tribunale di Lecce.
Con la deliberazione n. 170 del 9 settembre 2026, pubblicata all’Albo pretorio l’11 settembre, la Giunta comunale di Melendugno ha deciso all’unanimità di costituirsi nel giudizio promosso da alcuni componenti del comitato referendario.
A rappresentare il Comune sarà l’avvocato Amedeo Savino, del Foro di Lecce. L’incarico prevede un compenso calcolato sui minimi tariffari, ridotti del 20 per cento. La delibera non indica, tuttavia, l’importo complessivo: il relativo impegno di spesa sarà assunto successivamente dal responsabile del servizio Amministrazione generale.
È un passaggio prevalentemente tecnico, ma politicamente significativo: conferma che il confronto sul referendum non si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla segretaria comunale e che adesso sarà un giudice a esaminare le ragioni contrapposte.
Da dove nasce il ricorso
Il 18 dicembre 2025, con la deliberazione n. 33, il Consiglio comunale di Melendugno approvò l’accordo di Partenariato speciale pubblico-privato previsto dall’articolo 134, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
L’accordo riguarda la gestione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dell’area archeologica di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia. Come partner privato è stata individuata Artwork, società cooperativa sociale con sede a Lecce.
Il 13 febbraio 2026, 141 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune depositarono un’istanza per promuovere un referendum abrogativo della deliberazione consiliare.
Il quesito proposto chiedeva agli elettori se volessero abrogare la delibera con la quale era stato approvato l’accordo di partenariato.
Le 141 sottoscrizioni non erano ancora le firme necessarie per celebrare il referendum. Servivano ad avviare il procedimento e a ottenere il giudizio preventivo di ammissibilità, dopo il quale il Comitato avrebbe potuto procedere alla raccolta delle firme previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale.
La sospensione e il parere richiesto al Ministero
Secondo la ricostruzione contenuta nella delibera di Giunta, il Regolamento comunale prevedeva un termine di quindici giorni per pronunciarsi sull’ammissibilità del quesito.
Il 25 febbraio, tuttavia, la segretaria comunale comunicò al referente del Comitato di aver sospeso il procedimento, dopo aver richiesto un parere consultivo al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Lecce.
Il successivo 10 aprile, con provvedimento protocollo n. 8210, la segretaria dichiarò inammissibile il referendum.
La motivazione ruotava intorno all’articolo 1, comma 3, del Regolamento comunale: secondo questa disposizione, il referendum abrogativo potrebbe riguardare esclusivamente i regolamenti comunali.
La richiesta presentata dai cittadini, invece, puntava ad abrogare una deliberazione del Consiglio comunale.
Il contrasto tra Statuto e Regolamento
È questo il cuore del ricorso.
I promotori richiamano l’articolo 39 dello Statuto comunale, che riconosce la possibilità di indire referendum consultivi, propositivi e abrogativi su materie di competenza comunale.
Secondo i ricorrenti, lo Statuto non limita il referendum abrogativo ai soli regolamenti. Sarebbe quindi illegittima la disposizione regolamentare che introduce una restrizione non prevista dalla fonte sovraordinata.
Il problema giuridico può essere riassunto in una domanda: può un Regolamento comunale limitare un diritto riconosciuto in maniera più ampia dallo Statuto dello stesso Comune?
Per i promotori la risposta è negativa. Per questo hanno chiesto al Tribunale di Lecce di accertare che il loro diritto a promuovere il referendum sia garantito dallo Statuto e di disapplicare la parte del Regolamento che limita l’istituto abrogativo ai soli regolamenti comunali.
Che cosa chiedono i ricorrenti
Il ricorso è stato presentato da dieci cittadini: Luigi Roberto Felline, Angelica Petrachi, Elena Papadia, Giampaolo Libero Potì, Massimo Doria, Salvio Cretì, Giovanni Potenza, Angelo Galati, Tiziano Santoro e Donato Bassi.
Sono rappresentati dagli avvocati Salvatore Donadei e Giuseppe Gallo.
Al Tribunale chiedono:
- di riconoscere che il diritto di promuovere il referendum sulla deliberazione n. 33/2025 è garantito dall’articolo 39 dello Statuto comunale;
- di dichiarare illegittima, e quindi disapplicare, la disposizione del Regolamento che circoscrive il referendum abrogativo ai soli regolamenti;
- di dichiarare illegittimo e privo di effetti il provvedimento di inammissibilità del 10 aprile;
- di ordinare al Comune di dare corso al procedimento, permettendo la raccolta delle firme dopo un giudizio favorevole di ammissibilità.
Il ricorso è stato acquisito dal Comune nel luglio 2026. La deliberazione presenta il numero di protocollo nella forma “1557513-07-2026”, apparentemente priva della separazione grafica tra numero e data.
Il Comune sceglie di difendere il proprio operato
La Giunta ha deciso di costituirsi in giudizio «al fine di far valere la legittimità dell’operato dell’amministrazione».
Alla seduta del 9 settembre erano presenti il sindaco Maurizio Cisternino, il vicesindaco Mauro Russo e gli assessori Francesco Stella e Anna Elisa Prete. Assente l’assessora Grazia Durante. La decisione è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.
L’atto non contiene ancora le argomentazioni con le quali il Comune contesterà il ricorso. Queste saranno sviluppate dal legale incaricato negli atti difensivi.
Non è quindi possibile sapere, sulla base della sola deliberazione, se la difesa comunale insisterà esclusivamente sulla formulazione del Regolamento o presenterà ulteriori eccezioni di natura procedurale e sostanziale.
Che cosa dovrà decidere il Tribunale
Il giudizio non riguarda direttamente la validità o la convenienza del partenariato con Artwork.
Il Tribunale non è chiamato, almeno in questa fase, a stabilire se il modello gestionale scelto dal Comune sia vantaggioso, né a pronunciarsi sulle condizioni economiche o sulla durata dell’accordo.
La questione sottoposta al giudice riguarda il diritto dei cittadini a tentare di sottoporre quella scelta al voto popolare.
Anche un’eventuale vittoria dei ricorrenti non determinerebbe automaticamente l’abrogazione della delibera sul PSPP. Consentirebbe la prosecuzione del procedimento referendario, a partire dalla raccolta delle firme richieste. Soltanto dopo il raggiungimento del numero previsto e il completamento degli ulteriori adempimenti si potrebbe arrivare alla consultazione.
Allo stesso modo, la decisione del Comune di resistere in giudizio non equivale a una vittoria dell’amministrazione: rappresenta semplicemente la scelta di difendere davanti al Tribunale il provvedimento con il quale il referendum è stato dichiarato inammissibile.
Una vicenda passata sotto silenzio
La costituzione in giudizio è stata pubblicata regolarmente all’Albo pretorio, ma non sembra essere stata accompagnata da una comunicazione pubblica capace di riportare la questione nel dibattito cittadino.
Eppure non si tratta soltanto di un contenzioso tecnico.
Sul tavolo c’è il rapporto tra lo Statuto comunale e il Regolamento, tra le decisioni degli organi rappresentativi e gli strumenti di partecipazione diretta riconosciuti ai cittadini.
Il PSPP di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia rappresenta lo sfondo politico della vicenda. Il punto che il Tribunale dovrà affrontare è però ancora più generale: stabilire fino a dove possa arrivare il diritto della comunità locale di sottoporre a referendum una scelta compiuta dal proprio Consiglio comunale.
Dopo mesi di silenzio, la vicenda non è dunque chiusa. Si è semplicemente trasferita dalle stanze del Comune a quelle del Tribunale.
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