Referendum su Roca: cosa prevedono Statuto e regolamento comunale

Il dibattito sul referendum promosso dal comitato “Roca Bene Comune” contro la deliberazione consiliare n. 33/2025 continua ad animare il confronto pubblico a Melendugno.
Dopo l’avvio della raccolta firme da parte del comitato, l’amministrazione comunale ha diffuso un comunicato stampa sostenendo che l’iniziativa referendaria sarebbe fondata su un presupposto giuridico non corretto.

Secondo il Comune, infatti, lo Statuto comunale non prevederebbe la possibilità di referendum abrogativi su atti amministrativi già approvati, ma soltanto referendum “in ordine all’oggetto di atti amministrativi”.

La questione, tuttavia, merita di essere analizzata partendo direttamente dai documenti normativi che regolano l’istituto referendario nel Comune di Melendugno: lo Statuto comunale e il Regolamento comunale per i referendum.

Cosa dice lo Statuto comunale

statuto comunale art 39 comma 1Lo Statuto del Comune di Melendugno, all’articolo 39, stabilisce che i cittadini possono promuovere referendum nelle materie di competenza comunale.

La norma prevede infatti che:

Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

Il testo dello Statuto, quindi, menziona esplicitamente anche il referendum abrogativo tra gli strumenti di partecipazione democratica a disposizione dei cittadini.

Questo elemento è rilevante perché nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale si sostiene che i promotori del referendum avrebbero inserito impropriamente il termine “abrogativi” attribuendolo allo Statuto.

In realtà la parola compare effettivamente nel testo dell’articolo 39 dello Statuto comunale.

Statuto+Comunale

Cosa dice il regolamento comunale sui referendum

regolamento comunale art 1 comma 3Accanto allo Statuto esiste però un secondo documento fondamentale: il Regolamento comunale per i referendum, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28 novembre 2008.

Il regolamento disciplina concretamente le modalità di svolgimento delle consultazioni referendarie e introduce alcune limitazioni.

All’articolo 1, comma 3, si legge infatti:

“Il Referendum può essere: consultivo e/o propositivo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale; abrogativo limitatamente a Regolamenti comunali.”

Questa disposizione stabilisce quindi che il referendum abrogativo è ammesso solo nel caso dei regolamenti comunali.

Scarica+il+regolamento+in+pdf

Il punto centrale del dibattito riguarda quindi il rapporto tra questi due testi normativi.

Da un lato lo Statuto comunale riconosce la possibilità di referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale.

Dall’altro il Regolamento comunale per i referendum specifica che l’abrogazione tramite referendum può riguardare soltanto i regolamenti comunali.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 2025 relativa all’accordo di partenariato per la gestione e valorizzazione dell’area archeologica di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia, tuttavia, non è un regolamento. Si tratta di una delibera consiliare, cioè di un atto amministrativo con cui il Consiglio comunale assume una decisione su una specifica questione. Alla luce del regolamento comunale sui referendum, questo tipo di atto non rientra tra quelli che possono essere oggetto di referendum abrogativo.

Il regolamento comunale prevede inoltre una procedura precisa per l’avvio dei referendum. Dopo il deposito della richiesta, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità dell’organo competente, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza. Solo in caso di esito positivo potrà essere avviata la raccolta delle firme tra i cittadini.