Imposta di soggiorno, se è inferiore a 12 euro si può eludere

25 settembre 2012, MELENDUGNO – Con il decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, art. 4, il governo italiano ha reintrodotto l’imposta di soggiorno. Chiamata anche tassa di soggiorno è un’imposta locale a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive in località turistiche o città d’arte.

A Melendugno l’imposta di soggiorno è stata introdotta il primo giugno 2012 e prevede il pagamento di un euro al giorno per un massimo di cinque giorni consecutivi. Sono numerose, ormai, le amministrazioni locali che si avvalgono di tale imposta per riequilibrare le sempre minori entrate che lo Stato centrale devolve verso le loro esauste casse, e Melendugno non è da meno. Secondo stime non ufficiali l’imposta di soggiorno 2012 porterà nelle casse comunali della cittadina Salentina oltre 150mila euro, soldi che dovrebbero essere destinati a finanziare interventi in materia di turismo e recupero di beni culturali e ambientali. Dopo la sua introduzione alcuni turisti hanno tentato di non pagare questo nuovo, e inopportuno, balzello, ma sembra che nel regolamento che disciplina la normativa non vi sia alcun appiglio. Sembra, ma fatta la legge trovato l’inganno.

E l’inganno è stato scoperto dal consigliere di opposizione Roberto Felline che durante l’ultimo consiglio comunale, svolto il 20 settembre scorso, ha invitato l’amministrazione a correggere l’errore e a correre ai ripari.

«In me ha prevalso il senso civico –  ha dichiarato Felline – e non ho voluto sollevare il problema, considerato anche il fatto che le entrate dal governo centrale sono sempre di meno».

É probabile che l’attuale norma sull’imposta di soggiorno sia solo un copia e incolla preso da altri regolamenti che regolano le imposte di soggiorno negli altri comuni italiani.

Ma andiamo con ordine. Dal primo giugno scorso l’imposta di soggiorno è entrata in vigore e ha fissato ad un euro al giorno la tariffa per il soggiorno nel territorio di Melendugno, per un massimo di cinque giorni consecutivi. Nel caso un turista non voglia pagare la tassa è prevista anche la riscossione coattiva. L’articolo 10 del regolamento recita “Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità di legge previste per gli enti locali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione”.  L’amministratore, però, ha dimenticato di inserire l’importo minimo per procedere al recupero coattivo e la sua mancanza rimanda alla legislazione nazionale che fissa il limite del recupero coattivo a 12 euro.

L’articolo 25, comma 4, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 afferma che “Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l’importo minimo non puo’ essere inferiore a 12 euro”. Incuriositi da quanto dichiarato dal consigliere Felline abbiamo spulciato il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate” del Comune di Melendugno che, approvato nel lontano 1998, al comma 4 dell’art. 15 fissa tale limite a «5mila lire al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune». Quindi il limite c’è ma è espresso in lire, moneta prescritta e fuori corso dal 7 dicembre 2011, e in secondo luogo ha più forza giuridica una legge nazionale del 2002 che un regolamento comunale vecchio di 14 anni.

Anche il Comune di Lecce, per esempio, ha provveduto ad introdurre l’imposta di soggiorno che partirà dal primo ottobre prossimo. Anche in quel regolamento, che disciplina la nuova tassa, non vi è traccia di importi minimi così come non vi è traccia nel “Regolamento delle entrate tributarie” di Lecce e quindi anche in questo caso si demanda alla legislazione nazionale che fissa a 12 euro il limite per il recupero coatto del credito.

Francesco Cappello

Lasciaci un commento