30 settembre 2015 – Il Tar del Lazio annulla l’ordinanza di sospensione dei lavori del 7 ottobre 2014 a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Melendugno, architetto Salvatore Petrachi e dà ragione a TAP (Trans Adriaci Pipeline): il comune non avrebbe dovuto bloccare i lavori di carotaggio. Inoltre il Tar del Lazio condanna il comune di Melendugno al pagamento delle spese processuali quantificate in duemila euro più iva. La società ricorrente si legge sulla sentenza Tar Lazio premesso di svolgere attività di trasporto di gas naturale, dichiarata di pubblico interesse ai sensi del d.lgs. n. 164 del 2000, esponeva di dover procedere, nell’ambito dei propri compiti, alla costruzione ed al successivo esercizio del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline” di interconnessione tra l’Italia, l’Albania e la Grecia, con l’approdo previsto in loc. San Foca a Melendugno (LE), per l’approvvigionamento dell’Italia e dell’Europa meridionale del gas naturale proveniente dall’Azerbaijan. La strategicità dell’infrastruttura è stata ribadita dal d.l. n. 133 del 2014 all’art. 37.
Svolte siffatte premesse, la Società ricorrente riferiva che il Ministero dell’Ambiente aveva sancito la compatibilità ambientale del progetto con d.m. 223 del 2014, prescrivendo alla Società di compiere, in sede di progetto esecutivo, i rilievi e gli approfondimenti geologici e geotecnici ed idrogeologici atti a confermare la sostenibilità tecnica ed ambientale del micro-tunnel e delle opere connesse.