1 settembre 2015 – In merito al vicenda della particella 148 del foglio 9 dove, nell’ottobre 2011, si sviluppò un violento incendio che ne ha bloccato la diversa destinazione d’uso per 15 anni, come prevede la normativa, e che questa redazione ha sollevato il 30 agosto scorso, fonti interne a TAP, hanno dichiarato che nonostante la norma citata vieti la modifica della destinazione d’uso per le aree interessate da incendi Tap non ha intenzione di fare nessuna modifica di destinazione d’uso perché le aree sono e resteranno ad uso agricolo. Diverso sarebbe stato se l’incendio fosse stato a Masseria Capitano, continuano le fonti interne a TAP, dove bisogna costruire il Terminale di ricezione (PRT) e in quei luoghi, effettivamente, bisogna modificare la destinazione d’uso.
Peccato che la legge in questione, la n. 353 del 21 novembre del 2000, che disciplina la materia degli incendi boschivi, all’articolo 10 sia composto da ben 8 comma. Il primo di questi comma, che ci riguarda, recita che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni […]. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. E’ la seconda parte che riguarda la particella 148 in quanto è vero che è solo la posa di un tubo e quindi avviene occupazione temporanea, come afferma TAP, ma secondo quanto dice la norma nulla può essere costruito, né strutture né infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fino al 2021.
Ricordiamo che TAP è l’acronimo di Trans Adriatic Pipeline ed è un progetto volto alla costruzione di un nuovo gasdotto che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia, nella provincia di Lecce, precisamente a San Foca, permettendo l’afflusso di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio (Azerbaigian) in Italia e in Europa.
Francesco Cappello
Ma lei ha letto cio’ che ha scritto prima di mandarlo in stampa?…il gasdotto e’ interratto e quindi il comma che lei cita non si applica, visto che fa riferimento a “soprassuoli”!
Caro Sig. Marcello, me ne scuso ma credo lei abbia le idee un pò confuse sul concetto di suolo, soprassuolo e sottosuolo. La inviterei pertanto a leggere la Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III del 16/04/2014 (Camera di Consiglio del 25/02/2014) n. 16687. Se poi non le fosse sufficiente, rovistando tra le sentenze dello stesso Organo giurisdizionale nè troverà molte altre. Eventualmente per uno studio più esaustivo consiglierei anche” F. PARENTE, Incendi boschivi e vincoli legali ai poteri di contrattazione e di utilizzazione dell’Area, in Riv. Notariato 2012,04,pag.941.