TAP, storia di uno scellerato progetto in 10 parti: la direttiva Seveso

18 luglio 2015 – Prosegue il viaggio in TAP, storia di uno scellerato progetto in dieci parti. Quest’oggi viene pubblicata la seconda parte o altrimenti detta della direttiva “Seveso”. Ricordiamo che questo rapporto è ripreso da una pagina Facebook, pubblica, che un utente del grande mare del social network ha messo online. TAPE’ probabile che egli conosca la storia del gasdotto TAP meglio dello stesso Giampaolo Russo, che, curiosità non è più country manager per l’Italia, ma non è ancora stato sostituito, ufficialmente, dato che fino al 15 luglio scorso, secondo una visura camerale della medesima società, egli risultava ancora alla guida.

Il progetto TAP prevede la localizzazione in agro di Melendugno di un terminale di ricezione, delle dimensioni di circa 12 ettari, comunemente detto PRT. Circa l’assoggettibilità del PRT AL DLGS N°334/99. A pag. 32 su 128 dello Studio di Impatto Ambientale e Sociale Progetto Definitivo redatto nell’Aprile 2014, prot. IAL00-SPF-000-A.TRE-0001 da TAP ITALIA AG, e depositato presso la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente si legge:

“Il terminale di ricezione del gasdotto includerà:

  • gruppo filtro all’ingresso
  • valvole di controllo flusso e pressione
  • sistema di riscaldamento gas;
  • altre apparecchiature, ad esempio aria per strumenti, impianto di alimentazione gas, generatore di potenza diesel, attrezzature antincendio, serbatoio di condensazione, impianto di riscaldamento;
  • area trappola PIG;
  • misuratore discale (USM) con ridondanza;
  • 2 camini di sfiato;
  • centro di controllo per il gasdotto Grecia-Albania-Italia.

La medesima elencazione si ritrova a pag 12 e seguenti dello Studio Ambientale e Sociale Capitolo 4 Quadro di riferimento progettuale prot. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1004 redatto nel settembre 2013 da TAP ITALIA AG e depositato presso la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente;

Inoltre a pag. 9 del Capitolo 4 Esia Italia Quadro di riferimento progettuale, prot. CAL00-ERM-643-S-TAE-0004, del marzo 2012, cosi come a pag. 12 dello Studio Ambientale e Sociale Capitolo 4 Quadro di riferimento progettuale, prot. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1004, del settembre 2013, sempre redatti da TAP AG e depositati presso il Ministero dell’Ambiente, si legge:

“Le principali funzioni del PRT saranno:

  • Ricevere il gas e gli equipaggiamenti di manutenzione della linea (Pipeline Inspection Gauge– P.I.G. dispositivi utilizzati per l’ispezione e la pulizia delle condotte);
  • Controllare che pressione e temperatura raggiungano i requisiti di SRG;
  • Misurare la portata per motivi fiscali;
  • Affidare il gas a SRG;
  • Garantire uno sfiato in sicurezza in caso di emergenza o necessità di manutenzione;
  • Controllare le operazioni dell’intero gasdotto, valvole di intercettazione, stazioni di compressione (realizzate in Albania e Grecia), e del PRT stesso.”

Appare evidente quindi che, sin dalla prima progettazione, il PRT è stato qualificato, non come una semplice stazione di pompaggio, bensì come uno stabilimento esteso ben 12 ettari nel quale è presente gas naturale, sostanza ricompresa tra quelle elencate nella parte 1 dell’Allegato I del Dlgs n° 334/99 (“legge Seveso”).

Ma vi è più.

In base al disposto di cui al punto 1.2 del DM 17/4/2008 ove testualmente si legge: “Impianto REMI: impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale allacciato alla rete di trasporto e posto a valle del punto di consegna dal Trasportatore al Distributore/Cliente finale, per ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas” il terminale di Ricezione TAP deve essere considerato a tutti gli effetti un impianto REMI e quindi in nessun modo equiparabile a una stazione di pompaggio o centrale di compressione.

Essendo altresì nel caso di specie un impianto con pressione superiore a 5 Bar, detto impianto ai sensi del punto 1.1 del succitato DM 17/4/2008 deve essere considerato escluso dai benefici di detto DM e pertanto ricadrebbe nelle prescrizioni di cui o al DM 151/2001 o nel Dlgs 334/99.

Ora ai sensi dell’art. 4 c.1 lettera d) del Dlgs 334/99: “Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto: … d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma l;”.

Per cui, qualora il PRT in questione fosse identificabile in uno stabilimento di cui al summenzionato art. 2 comma 1 del Dlgs 334/99, lo stesso PRT dovrebbe essere considerato soggetto alle disposizioni di cui al DLgs n. 334/99 stessa, previa verifica della quantità di sostanza pericolosa giacente o sprigionabile dato che ai sensi dell’art. 2 c. 1 del DLgs 334/99 summenzionato :”Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita’ uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I.”

Per cui resta da verificare se:

  1. il PRT trattasi di stabilimento per come definito nel Dlgs 334/99;
  2. se in esso vi siano presenti quantità di sostanze pericolose eccedenti i limiti di cui all’Allegato 1 del D-Lgs. 334/99

Sub 1.

Ai sensi dell’art. 3 c 1 del Dlgs 334/99 “Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) “stabilimento”, tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o piu impianti, comprese le infrastrutture o le attivita’ comuni o connesse;
  2. b) “impianto”, un’unita’ tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell’impianto;
  3. c) “deposito”, la presenza di una certa quantita’ di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;”

E’ di tutta evidenza come il PRT rientri necessariamente nella definizione di stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al Dlgs 334/99.

Ma del resto il Comando del VVFF di Lecce con nota prot. 2845 del 14/02/2013 aveva classificato il PRT non come stazione di pompaggio ma “il terminale di ricezione gas comprende, al suo interno, un breve tratto di condotta, una stazione di riduzione e misura fiscale del gas, un gruppo elettrogeno, un impianto di riscaldamento del gas, una centrale di controllo per la gestione di tutto il metanodotto, compreso anche la gestione in remoto delle stazioni di compressione ubicate in Albania, Grecia, e di tutte le valvole di intercettazione, una torcia, una stazione di invio/ricevimento dispositivi pipping per la pulizia delle condotte, uffici amministrativi”.

Sub 2.

In relazione alla presenza di sostanze pericolose eccedenti i limiti di cui all’Allegato I del dlgs 334/99, ai sensi dell’ art. 2. comma 2 : ” Ai fini del presente decreto si intende per “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantita’ uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I.”

Risulta quindi essenziale ai fini di un eventuale soggezione alle disposizioni di cui al Dlgs 334/99 calcolare sia la quantità di gas giacente all’interno del PRT, sia la quantità di gas potenzialmente sprigionabile in caso di perdita di controllo di un processo industriale.

Ora SECONDO LO STESSO COMANDO VVFF di Lecce con nota prot. 2845 del 14/02/2013 detto comando ha individuato un hold-up pari a 100 t, per la condotta on-shore un hold-up di 371 t, per la condotta off-shore un holt-up di 1.860 t che per quanto sopra dovrebbero essere sommate in quanto potenzialmente tutte sprigionabili in caso di perdita di controllo di processo industriale.

Appurata l’assoggettabilità del PRT alle disposizioni di cui al DLgs 334/99 si evidenziano i fatti che seguono:

FATTO

con prot. 2845/33512 del 14/02/2013 il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, verificando le funzionalità e le caratteristiche intrinseche della centrale di pressurizzazione del gasdotto TAP, detto PRT, proponeva quesito al Ministero dell’Interno tramite la Direzione Regionale Vigili del Fuoco circa l’assoggettabilità dell’installazione di cui all’oggetto alla normativa dei Rischi d’Incidenti Rilevanti ex. Dlgs 334/99;

con nota n.3279 del 21.02.2013 TAP dichiarava la non assoggettabilità dell’installazione alla normativa sui Rischi di Incidenti Rilevanti;

con nota prot. n. 1792 del 22.02.2013 la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco trasmetteva il quesito al Ministero dell’Interno esprimendo parere positivo sull’applicazione del D.Lgs. n° 334/99 e s.m.i.;

con nota prot. n. 3041 del 05.03.2013 il Ministero dell’Interno esprimeva la non assoggettabilità del metanodotto al Dlgs n. 334/99;

con nota n. 6240 del 12.03.2013 il Ministero dell’Ambiente concordava con il Ministero dell’Interno circa la non assoggettabilità al metanodotto della società TAP al disposto di cui al Dlgs n° 334/99;

la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale con nota 16/2014 ha chiesto alla Società TAP AG approfondimenti circa le quantità di gas presenti in hold-up nel PRT;

la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale con nota prot. 136 del 15/01/2014, a seguito di risposta di TAP AG, ribadiva, in qualità di Autorità Competente per gli stabilimenti di cui agli Artt. 6 e 7 del DLgs 334/99, l’applicabilità del Dlgs n. 334 e s.m.i.

con nota n° 1790 del 30/04/2014 la la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale confermava quanto già espresso nella proprio nota n. 136 del 15/01/2014 e pertanto l’assoggettabilità del PRT al DLgs n. 334/99 e inviava codesta nota alla Commissione Tecnica VIA-VAS presso il Ministero dell’Ambiente.

Con DM 223 del 11/09/2014 però il Ministero dell’Ambiente statuiva testualmente:

“CONSIDERATO che al momento persistono divergenze circa l’esatta classificazione del terminale di ricezione del gasdotto (PRT) ovvero se esso sia uno “stabilimento” ai sensi del DLgs 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., considerato altresì la presenza nel detto PRT di sostanze classificate pericolose dalla medesima normativa;

RITENUTO, relativamente a quanto sopra, di dover evidenziare un quadro prescrittivo coerente con il principio di precauzione, a garanzia del giusto contemperamento degli interessi sottesi dalle parti, pertanto con prescrizione indicata con. n. 13 all’art. 1 del presente provvedimento di disporre l’acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità prima dell’autorizzazione dell’opera;

DECRETA

Articolo 1

A.13 Prima del rilascio del provvedimento finale autorizzativo dovrà essere acquisito il N.O.F. Nulla Osta di Fattibilità relativo al PRT emesso dal Comitato Tecnico Regionale Puglia del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Ogni variazione progettuale derivante da eventuali prescrizioni contenute nell’eventuale N.O.F. dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA da parte del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”

Articolo 2

Verifiche di ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà …come indicato di seguito:

Prescrizione:A1), ….A13)…

Ente Vigilante: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.”

Nonostante le previsioni del DM 223/2014, con nota 11413 del 24/09/2014 il Ministero dell’Interno ha ribadito che a suo parere “il metanodotto e tutte le opere connesse (terminale di ricezione, stazione di pompaggio, impianti di regolazione della pressione, impiamti di misura del gas, centrali di compressione) “sono escluse dal campo di applicazione del Dlgs n.334/99”

il Comando Vigili del Fuoco di Lecce con nota prot. 17589 del 9.10.2014 testualmente recita “Pertanto questo Comando, in considerazione della predetta nota del Ministero dell’Interno … datata 24.09.2014, salvo diverso avviso della Direzione Regionale VF di Bari…, provvederà a seguire l’iter previsto dal DPR 151/2011”.

Con nota prot. n. 21758 del 17/11/2014 la Direzione generale per la Sicurezza dell’approvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (come risulta dal verbale della Conferenza di servizi presso il Ministero dello Sviluppo economico del 3/12/2014) “ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dell’Interno il proprio parere circo l’applicabilità dell DLgs 334/99 (Seveso), nonché in merito all’ottemperanza della prescrizione A13”

Con nota prot. n. 14003 del 25/11/2014 il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica-Area Rischi industriali ha ritenuto il metanodotto e le opere connesse non assoggettabili al D.Lgs. 334/99;

con nota prot. n. DVA-2014-38911 del 25/11/2014 il Ministero dell’Ambiente, in relazione alla prescrizione A13, ha ritenuto che ove il Ministero dell’Interno ritenesse non applicabile la normativa ex. DLgs 334/99 sarebbe stato considerato adeguato acquisire il parere del CTR Puglia;

con nota prot. n. DVA-2014.0039846 del 2/12/2014 il Ministero dell’Ambiente comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico che a seguito di chiarimenti con il Ministero degli Interni la prescrizione A13 del Decreto VIA era da ritenersi superata;

Il Ministero dello sviluppo Economico nella seduta della Conferenza di Servizi del 3/12/2014 prendeva atto della posizione del Ministero dell’Ambiente e considerava superata la prescrizione A13.

Con nota prot. n. 24 del 5.01.2015 la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale evidenziava come la prescrizione A13 poteva essere superata unicamente a atto amministrativo di pari rango, chiedendo all’Avvocatura regionale di “valutare l’opportunità di intraprendere eventuali iniziative amministrative conseguenti” e ribadendo la propria competenza esclusiva in materia di assoggettabilità di uno stabilimento industriale al DLgs 334/99.

Con nota prot. n. 515 del 6.02.2014 la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale eccepiva un errata interpretazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del parere della Commissione Europea (red.Ares 2014- 3485889 del 21.10.2014) preso tra gli altri a presupposto per considerare superata la prescrizione A13 del DM 223/14 (Decreto VIA), ribadiva la propria competenza ai sensi degli art. 6 e 7 del DLgs 334/99 e smi e confermava l’assoggettabilità del PRT al disposto di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs n. 334/99.

Inoltre si evidenzia che ai sensi della Legge Regionale n° 6 del 2008 l’art. 14 dispone:

ART. 14

RACCORDO CON LE PROCEDURE VIA E AIA

  1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall’articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta stesso.

Per cui teoricamente tutta la procedura VIA del progetto TAP è invalida.

Restano comunque i dubbi sulla liceità nel comportamento di quanti, funzionari dei diversi Ministeri, hanno inteso non considerare vincolante la prescrizione A13 del DM 223/2014 del Ministero dell’Ambiente e/o si siano adoperati per considerarla superabile e/o superata anche e nonostante il Ministero dell’Ambiente fosse stato nominato Organo Vigilante dell’applicazione della prescrizione stessa, ex. Art. 2 DM 223/14 del Ministero dell’Ambiente;

Così come restano i dubbi sulla liceità nel comportamento di quanti per la Società proponente abbiano omesso di inviare al Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia la “Notifica” e la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori” di cui alla nota della Regione Puglia Servizio Rischio Industriali prot. n. 136 del 15/1/2014.

Il 16/4/2015 il Ministero dell’Ambiente emanava Decreto Ministeriale n° 72 nel quale si legge:

“VISTA la richiesta n° DVA-2015-08999 del 01.04.2015, formulata dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e inoltrata all’Avvocatura Generale dello Stato al fine di acquisire un parere circa l’atto da adottare per definire il superamento della prescrizione A.13 del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale di cui al DM 223 dell’11.09.2014;

VISTO il parere n. prot. 17779, 17780, 17781, 17782 dell’ 8.04.2015 con cui l’Avvocatura Generale si è espressa in merito al procedimento e all’atto da adottare per definire il superamento della citata prescrizione A.13;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 aprile 2015 ha deliberato:

  1. di prendere atto delle osservazioni tecniche di cui alla nota del Ministero dello sviluppo economico prot. 6705 del 19 marzo 2015 e della nota del Ministero dell’Interno …. Circa la non applicabilità del decreto legislativo n. 334 del 1999 al metanodotto TAP;
  2. di prendere atto che il Ministero dell’ambiente … procederà a rivalutare con proprio decreto l’esigenza del mantenimento della prescrizione A.13 del decreto DM 223 dell’ 11 settembre 2014;

DECRETA

Art. 1

Superamento della prescrizione A.13

E’ ratificata e confermata la nota prot. DVA-2014-0039846 in data 2 dicembre 2014 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali in ordine al superamento della prescrizione n. A13 di cui all’art. 1 del DM n. 223 dell’11 settembre 2014….”

Se però si va ad esaminare quanto riportato della deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 aprile 2015 si legge:

“VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato CS 141156/15 – 141147/15 … è necessario che venga anche formalmente superata l’originaria espressa previsione contenuta nella prescrizione A13 del decreto VIA n. 223 dell’ 11 settembre 2014 e che il superamento di tale previsione sia realizzato in applicazione del principio del contrarius actus, attraverso un provvedimento che promani dallo stesso soggetto che ha emanato il decreto VIA da modificare…”

In pratica il Consiglio dei Ministri certifica che i funzionari dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e degli Interni che hanno contribuito allo stralcio della prescrizione A13 (“applicazione Seveso”) antecedentemente il Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2015 il conseguente DM 72 del 16 aprile 2015 hanno abusato dei propri poteri, tanto è che il Ministero dell’ambiente con DM 72 sopracitato ne ratificano l’operato.

La Redazione

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